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Integratori alimentari – dimmi dove e quando-

Integratori alimentari – dimmi dove e quando-

 

Gli integratori alimentari- dimmi dove e quando-

 

Ciao a tutti!

 

Leggo in giro e sento molta confusione per quanto riguarda gli integratori alimentari.

 

 

 

 

Spesso non ne conosciamo la funzione, ne abusiamo, li scambiamo per qualcos’altro!

 

Alcuni, purtroppo, li usano al posto di una sana e corretta alimentazione.

 

Di seguito vi riporterò quello che ci indica la legislazione italiana ed Europea.

 

 

Cominciamo col dire che gli integratori alimentari sono considerati “alimenti” e quindi rientrano nell’ormai famoso (se seguite la mia rubrica) regolamento (CE) 178/2002, quindi la responsabilità di garantire la sicurezza di questi prodotti spetta all’operatore del settore alimentare che immette il prodotto sul mercato.

 

Esiste una disciplina di settore però, che è la direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

 

Nel decreto si definiscono gli integratori alimentari come “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate“.

 

Questi prodotti si presentano molto spesso in forma di capsule, compresse, fialette.

 

Per quanto riguarda le linee guida ministeriali (del Ministero della Salute), queste contengono delle disposizioni applicabili agli integratori alimentari per aspetti che non sono armonizzati a livello europeo (l’art.5 del d.lgs 169/2004 prevedeva questa possibilità in attesa di specifiche disposizioni europee) e trattano di 3 macroaree:

  • Vitamine e minerali, dove sono riportati i livelli massimi di apporto consentiti
  • Probiotici e prebiotici, dove sono riportate specifiche disposizioni per tali sostanze ad effetto “fisiologico”
  • Altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, dove sono riportate varie disposizioni per altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, diverse dai “botanicals*”.

 

 

Dopo questo excursus normativo, arrivo alla parte che mi preme di più: la pubblicità degli integratori.

 

Il consumatore, nella maggior parte dei casi, non è un biologo nutrizionista, un dietista o un dietologo, ma deve potersi destreggiare nella giungla degli integratori senza ledere la propria salute. In questi casi è davvero importante che il claim non risulti ingannevole.

 

L’art.7, sempre del d.lgs 169/2004 tratta proprio della pubblicità: in primo luogo ci dice che in caso alcuni integratori vengano propagandati come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici, è vietato qualsiasi riferimento a tempi o quantità della perdita di peso; sempre in riferimento al primo caso, bisogna fare riferimento anche ad una dieta ipocalorica e ad uno stile di vita attivo; qualora il claim puntasse sul fatto che l’integratore contenga ingredienti naturali, sarebbe necessario specificare che anche in questo caso potrebbero esserci effetti collaterali indesiderati.

 

 

*i botanicals sono sostanze e preparati vegetali, il cui uso negli integratori è disciplinato in un piano normativo differente.

 

 

Grazie per l’attenzione, l’appuntamento è per sabato 23 Novembre, alla prossima!

Silvia Cavaliere

Silvia Cavaliere

Ha studiato diritto, ma la sua passione è da sempre la scienza legata all'alimentazione e alle risorse, soprattutto agricole.

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